Imposta Municipale Propria - IMU
Ultima modifica 21 agosto 2024
IMU 2024
VERSAMENTI E NOTIZIE UTILI AI FINI DEI VERSAMENTI
Il comma 762 della Legge di bilancio 2020 conferma le regole per il pagamento dell’imposta in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto (17 giugno per l’anno 2024, in quanto il 16 giugno ricade in domenica) e 16 dicembre per il saldo.
In generale il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle nuove aliquote, deliberate dal Consiglio Comunale.
Per il comune di Lonate Pozzolo le aliquote 2024 sono rimaste invariate rispetto all’anno 2023.
Nel tariffario è disponibile la tabella dei valori delle aree edificabili per l’anno 2024. Valori IMU Aree Edificabili 2/11/ 2023
Al seguente link, dalla Legge di Bilancio, i commi di interesse relativi alla nuova IMU.
PRINCIPALI NOVITÀ DELL’IMU 2024:
In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi
PRINCIPALI NOVITÀ DELL’IMU 2023:
Aree Edificabili: In seguito all’adozione del nuovo PGT, avvenuta lo scorso 30 novembre (c.c.55/2022) e alla relativa approvazione del 28 marzo 2023 (c.c.20/2023), si comunica che sono in corso di perfezionamento le procedure per l’attuazione delle modifiche apportate. Si stanno inoltre concludendo le ultime notifiche delle comunicazioni sulle variazioni intervenute, a tutti i cittadini interessati .
Presentazione dichiarazione IMU anno 2021: con il decreto milleproroghe (D.L. 198/2022), è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’annualità 2021.
Immobili occupati abusivamente: La legge di Bilancio 2023 introduce l’esenzione (lettera g bis articolo 1, comma 759-Legge n. 197/2022) dal pagamento dell’IMU, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione di domicilio) o 633 (invasione di terreni ed edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche che verranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.
Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero: La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/20) ha previsto a decorrere dall’anno di imposta 2021 la riduzione del 50% dell’IMU dovuta dai pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Ai fini dell’agevolazione si fa presente che chi non ha mai versato contributi previdenziali in Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale. Successivamente la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/21, art. 1, comma 743) ha previsto solo per l’anno 2022 che l’imposta dovuta dai soggetti di cui sopra era ridotta al 37,5% (aumentando la riduzione dal 50% al 62,5%). Dal 2023 la riduzione torna al 50%. Tale riduzione si applica sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
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Il Comune di Lonate Pozzolo ha deliberato per l’anno 2023 le seguenti aliquote IMU (delibera di Consiglio Comunale n.59 del 22/12/2022):
Tipologia
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IMU
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Abitazioni principali (A2/A3/A4/A5/A6/A7) e relative pertinenze (massimo una per ognuna delle categorie C2/C6/C7) | ESCLUSE | |
Abitazioni, non locate, possedute da anziani o disabili, residenti in case di riposo |
ESCLUSE
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Coop edilizie a proprietà indivisa/Alloggi sociali |
ESCLUSE
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Abitazioni forze dell’ordine |
ESCLUSE
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Casa ex coniugale |
ESCLUSE
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Beni merce non locati |
ESENTI
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Abitazioni residenti all’estero (già pensionati nei paesi di residenza)
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ridotta al 50%
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Abitazione principale A1/A8/A/9 (case di lusso) e relative pertinenze (massimo una per ognuna delle
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5,400 per mille
detrazione €200,00
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3912
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Altri fabbricati
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10,40 per mille
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3918
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Altri fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, purché il contratto sia registrato e rispettino particolari requisiti di cui al c.10 art.1 L. n.208/2015. *
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10,40 per mille
Base imponibile ridotta del 50%
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3918
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Fabbricati gruppo D
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10,40 per mille
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3925 STATO
3930 COMUNE
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Fabbricati rurali strumentali
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ESCLUSI
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Terreni agricoli
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8,00 per mille
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3914
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Aree edificabili
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10,40 per mille
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3916
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Codice Ente Comune Lonate Pozzolo E666 (Si chiede di prestare la massima attenzione nella compilazione del modello di pagamento, soprattutto per quanto riguarda i codici tributo e il Codice Comune).
L’imposta per tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi), per i quali è di competenza statale la quota relativa al 7,60 per mille, da versare con il codice 3925, e di competenza comunale la restante parte relativa all’incremento del 2,80 per mille, da versare con il codice 3930.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso su superiore a detto importo (l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24). Il versamento non deve essere effettuato se l’importo annuo per ciascuna imposta risulta essere pari o inferiore a €12,00.
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile (comma 761). Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente:
• mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
• mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
• mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
• mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Modalità di versamento da parte dei soggetti non residenti in Italia:
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
– per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico a favore del Comune :Banca Popolare di Sondrio – Cod. IBAN : IT64J0569650390000007000X13
Cod. BIC : POSOIT22
– per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN:IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo e l’annualità di riferimento.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI
Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Lonate Pozzolo, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
Il possesso dell’abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
L’IMU è dovuta da chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), o gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione – art. 540 del c.c.), enfiteusi, superficie, dal concessionario di aree demaniali e dal locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
QUALI IMMOBILI INTERESSA
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sono esclusi dall’IMU l’abitazione principale e le relative pertinenze (massimo una per ognuna delle categorie C/2, C/6, C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune oppure in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Sono assimilati all’abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
- – unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- – unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- – la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- – un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- – l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.
Esenzione IMU “Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. (Per questi immobili il comune di Lonate Pozzolo aveva già azzerato l’aliquota anche per l’anno 2021). Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
BASE IMPONIBILE
Fabbricati: è data dalla rendita catastale dell’immobile risultante in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per :
– 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie C/2, C/6, C/7
– 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
– 80 per i fabbricati del gruppo catastale A/10 e D/5
– 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
– 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
Terreni agricoli o incolti: è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti:
– 75, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;
– 135, per tutti gli altri terreni.
Aree edificabili: è data dal “valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno di imposizione”, (vedi tabella allegata valori aree edificabili).
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici;
La base imponibile è ridotta del 50% per:
• fabbricati di interesse storico o artistico rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004, (art. 13, comma 3, lett a), D.L. 201/2011).
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. (vedi art.10 del regolamento comunale)
• le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori (vedi comodato)
Per le abitazioni locate a canone concordato ai cui alla legge 431/1998 l’imposta è ridotta del 25%.
RAVVEDIMENTO
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento per le quali ne abbia già avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).
Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato con l’aggiunta delle seguenti sanzioni:
• Ravvedimento sprint: versamento entro 14 gg. dalla scadenza, viene applicato all’imposta lo 0,1% per ogni giorni di ritardo (1/10 del 1%);
• Ravvedimento breve: versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza, viene applicata all’imposta una maggiorazione del 1,50 % (1/10 del 15%);
• Ravvedimento medio: versamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza, viene applicata all’imposta una maggiorazione del 1,67 % (1/9 del 15%);
• Ravvedimento lungo: versamento dal 91 gg. dalla scadenza, purché entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un anno se non è prevista la dichiarazione periodica, viene applicata all’imposta una maggiorazione del 3,75 % (1/8 del 30%);
• Ravvedimento entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato, viene applicata all’imposta una maggiorazione del 4,29% (1/7 del 30%);
• Ravvedimento entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato, viene applicata all’imposta una maggiorazione del 5% (1/6 del 30%).
Il versamento del tributo dovuto unitamente alla sanzione e agli interessi (calcolati al tasso legale dello 0,1% dal 01/01/2017, dello 0,3% dal 01/01/2018, dello 0,8 % dal 01/01/2019, dello 0,05% dal 01/01/2020, dello 0,01 dal 01/01/2021, del 1,25% dal 01/01/2022 e del 5% dal 01/01/2023) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella “ravvedimento” e utilizzando il medesimo codice tributo dell’imposta.
Il contribuente è tenuto a presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell’avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24.
DICHIARAZIONE
L’art. 1, comma 769 della legge 160/2020 dispone che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche.
Gli Enti non commerciali hanno l’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IMU, secondo le modalità e lo schema del nuovo Modello di dichiarazione IMU approvato con il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, Decreto ministeriale del 29 luglio 2022, in sostituzione del modello vigente approvato con decreto 30 ottobre 2012, permane, al di là dei casi previsti espressamente dalla legge o dallo stesso decreto, nei soli casi di variazioni rilevanti ai fini dell’imposta, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare e, comunque, in tutti i casi in cui non siano individuabili la soggettività passiva del contribuente e/o il presupposto impositivo e/o ai fini costitutivi delle agevolazioni/riduzioni/esenzioni previste dalla legge o dal regolamento. Ai sensi del comma 769, art. 1 della l. 160/2019, la presentazione della dichiarazione ha valore costitutivo dei benefici previsti per alloggi sociali e per Forze dell’ordine. Allo stesso modo, la Risoluzione del MEF, n. 7/DF 2 del 6 novembre 2020, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti al comma 751 dell’art. 1 della stessa legge, e quindi per i cd. “beni-merce” il soggetto passivo deve attestare i requisiti richiesti dalla norma in apposita dichiarazione IMU. Pertanto anche in tale caso la dichiarazione ha valore costitutivo. Più in generale, il Ministero, aderendo alle ultime sentenze della Corte di Cassazione, ha ribadito che il beneficio dell’esenzione o riduzione, è subordinato alla presentazione della dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione “a pena di decadenza”, in quanto l’onere della comunicazione è principio generale per ottenere un beneficio fiscale. Lo stesso dicasi per le esenzioni legate all’emergenza da COVID-19.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso/detenzione dell’immobile o alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della vecchia IMU.
Il nuovo modello e le relative istruzioni, sono disponibili all’interno del programma di calcolo IMU ON LINE per l’anno 2023.